Legislazione
La programmazione dei percorsi d’istruzione e formazione triennali è stata attivata dalla Regione Veneto fin dal 2002/2003, grazie ad una specifica sperimentazione che ha anticipato la L.53/2003, meglio nota come Riforma Moratti.
Successivamente l’art. 1, comma 622 della legge n. 296/2006 (novellato dall’art. 64, comma 4 bis, del decreto legge n. 112/2008), ha disposto l’obbligatorietà dell’istruzione per almeno 10 anni e la possibilità di assolvere tale obbligo anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
La definizione delle norme generali e dei livelli essenziali dei percorsi di istruzione e formazione professionale è stata sancita dal decreto legislativo n. 226/2005.
L’accordo in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2006 ha definito gli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale nei quali, in fase di prima attuazione per gli anni 2007/2008 e 2008/2009, è stata prevista la possibilità di adempiere l’obbligo di istruzione.
Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/2007 è stato adottato il Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, che ha confermato la validità dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale come offerta alternativa all’istruzione scolastica superiore ed ha, nell’allegato documento tecnico, descritto i saperi e le competenze, articolati in conoscenze e abilità, con l’indicazione degli assi culturali di riferimento.
La definizione dei saperi e delle competenze di cui sopra è volta ad assicurare l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio.
Il Decreto Interministeriale 29.11.2007, al fine di assicurare che le strutture formative accreditate dalle Regioni, alle quali è stato consentito realizzare i predetti percorsi sperimentali, rispettino i criteri generali che garantiscano la qualità e il perseguimento delle finalità educative proprie dell’obbligo di istruzione nonché la particolare funzione pubblica che svolta per garantire tale adempimento, ha previsto che i predetti percorsi possono essere progettati e realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni che:
- non abbiano fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all’istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni;
- abbiano un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze già previsti dalla normativa in vigore;
- applichino il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi;
- prevedano l’utilizzo di docenti che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria superiore o, in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l’area di competenza e di una sufficiente esperienza o, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza quinquennale;
- prevedano stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
- garantiscano la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
- siano in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all’istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.
- sono orientati a garantire agli allievi sia il raggiungimento di una buona cultura di base, sia la padronanza delle competenze operative di processo, delle tecniche e delle metodologie previste nei vari indirizzi di qualifica, utili all’inserimento lavorativo nelle tessuto aziendale del territorio;
- allo stesso tempo, grazie al meccanismo del passaggio tra i sistemi – previsto dalla L. 53/2003 – assicurano agli allievi la possibilità di passare al sistema scolastico, attraverso il riconoscimento di crediti formativi negli Istituti Scolastici Superiori (prevalentemente Istituti Professionali di Stato e Istituti Tecnici);
- svolgono infine una importante azione di contenimento della dispersione scolastica, in quanto, sempre attraverso il meccanismo del passaggio tra sistemi, consentono ad allievi demotivati da vicende di insuccesso scolastico di rivedere e riformulare il proprio progetto formativo, salvaguardando le competenze già acquisite nel segmento di corso frequentato.